Art. 5
In vigore dal 4 gen 1952
Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all', nonché gli atti di trasferimento di attività e passività dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 73. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701#art-5