Art. 3

Abrogato
In vigore dal 4 gen 1952
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1951, N. 1350

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701#art-3

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Art. 3 Liquidazione dell'istituto federale di credito agrario per la Liguria e istituzione di una Sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo