Art. 1
In vigore dal 2 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19414, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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L'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, costituito con la legge 16 giugno 1932, n. 811, è posto in liquidazione secondo la procedura regolata dal titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701#art-1