Art. 1

In vigore dal 2 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19414, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . L'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, costituito con la legge 16 giugno 1932, n. 811, è posto in liquidazione secondo la procedura regolata dal titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701#art-1

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