Art. 4

In vigore dal 4 gen 1952
Il personale già in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti nè potrà essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verrà licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701#art-4

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