Art. 7

In vigore dal 23 lug 1948
La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto è esente da tassa di bollo e di registro. Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1053 nonché l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, semprechè siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840#art-7

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