Art. 8
In vigore dal 23 lug 1948
Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche dell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza è inammissibile qualsiasi azione da parte degli enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nell'annessa convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 105. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840#art-8