Art. 3

In vigore dal 23 lug 1948
A decorrere dal giorno in cui entrerà in attuazione il presente decreto cessa di aver vigore nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa Arcivescovile di Messina, la convenzione 30 marzo 1928 indicata nel precedente . Restano però in vigore le rinunzie dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Messina e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essa pervenuti dichiarate nell', della predetta convenzione con le eccezioni specificate nell'articolo stesso semprechè le domande di contributi siano state presentate e documentate nei termini stabiliti dall' del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840#art-3

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