Art. 2
In vigore dal 23 lug 1948
Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 1.050.000.000, fermi restando i residui impegni vigenti in dipendenza della convenzione stipulata addì 30 marzo 1928 fra S. E. Angelo Paino nella sua qualifica di Arcivescovo e di Archimandrita di Messina ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, approvata col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3430, nonché in dipendenza del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124.
Detta somma di L. 1.050.000.000 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e per L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1952-1953.
Storico versioni
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