Art. 9
In vigore dal 7 apr 1951
Le disposizioni dei precedenti si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonché al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi già di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell' della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-9