Art. 11

In vigore dal 7 apr 1951
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1951, N. 165 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 245. - FRASCA

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-11

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