Art. 11
In vigore dal 7 apr 1951
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1951, N. 165
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - DEL VECCHIO
- PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 245. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-11