Art. 4 bis
In vigore dal 7 apr 1951
I limiti di competenza stabiliti dagli , lettera d), e 4 lettera b), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sui bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-4-bis