Art. 4

In vigore dal 7 apr 1951
L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue: "Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto: a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata; b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo; c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000. d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori; e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi; f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera; g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonché sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt. Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-4

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Art. 4 Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo