Art. 3
In vigore dal 7 apr 1951
L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:
I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:
a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;
c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza, delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;
d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;
e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.
Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.
Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo, del Genio civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-3