Art. 7

In vigore dal 29 mag 1948
Per quanto non è preveduto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 39. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-7

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