Art. 2

In vigore dal 29 mag 1948
Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall'articolo 136, comma secondo, del Codice di procedura penale. Il predetto termine decorre anche contro colui che è stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna. Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso può essere presentata, salvo quanto e disposto nell'art. 193 del Codice di procedura penale, dai difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi al Tribunale militare straordinario, anche se non munito di alcun mandato. Il difensore predetto è anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-2

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Art. 2 Impugnabilita', con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. — Testo vigente | Portale Normativo