Art. 4

In vigore dal 29 mag 1948
Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'art. 534 del Codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo