Art. 4
In vigore dal 29 mag 1948
Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'art. 534 del Codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-4