Art. 3
In vigore dal 29 mag 1948
Il cancelliere della Corte di cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli è data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che può esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli già presentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-3