Capo VI
Art. 27
In vigore dal 8 mag 1948
Il personale che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli Uffici del lavoro, e rivesta una delle qualifiche previste dalla tabella A allegata ai regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è collocato, subordinatamente al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente e previo giudizio favorevole di apposita Commissione da costituire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con assegnazione alla qualifica indicata nella seguente tabella a fianco di ciascuna di quello attualmente rivestite:
Categoria di concetto:
Direttore regionale.......|
Direttore provinciale..... > Segretario di 1ª classe
Segretario regionale......|
Capo servizio.............|
Segretario provinciale.... > Segretario
Capo sezione..............|
Funzionario...............|
> Vice segretario
Impiegato di concetto.....|
Categoria d'ordine:
Impiegato d'ordine........ Alunno d'ordine
Categoria subalterna:
Usciere, autista, fattori-
no...................... Usciere
Il personale degli Uffici del lavoro non ritenuto idoneo alla immissione nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima, occupazione, è licenziato entro due mesi dalla data) di comunicazione all'interessato della dichiarazione di inidoneità.
Il personale che in applicazione del primo comma del presente articolo non abbia trovato collocamento nelle qualifiche contemplate dal comma medesimo, può, escluso quello non ritenuto idoneo, essere immesso esito favorevole di apposito concorso per esame per la categoria, di concetto e per titoli per le categorie d'ordine e subalterna, nei posti rimasti disponibili nella qualifica iniziale della categoria cui risultino riferite, secondo la precedente tabella, le qualifiche rivestite dal predetto personale alla data del presente decreto.
I concorsi di cui al precedente comma devono essere espletati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che non presentino domanda di ammissione ai concorsi predetti e quelli che, avendola presentata non vi partecipino per qualsiasi motivo, o che non risultino vincitori, devono essere licenziati entro due mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, da quella di inizio delle prove di esame e da quella del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-27