Capo VI
Art. 29
In vigore dal 8 mag 1948
Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro nelle qualifiche corrispondenti a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie di cui all'annessa tabella. O, è computato per intero ai fini dell'anzianità utile per il conferimento della qualifica superiore.
Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianità, prescritta dall' per l'attribuzione della qualifica superiore a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie predette è ridotto di un anno e mezzo.
La riduzione di cui al precedente comma è consentita limitatamente, ad una sola promozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-29