Capo VI
Art. 32
In vigore dal 8 mag 1948
I ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1 settembre 1940, n. 1337, sono soppressi.
Peraltro, resta in vigore il ruolo degli Ispettori del collocamento, di cui alle tabelle 1ª e 2 annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.
Nulla è innovato per quanto riguarda la posizione degli ex dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato del lavoro con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.
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