Art. 3

In vigore dal 22 mag 1948
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto si applica altresì ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e al delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;495#art-3

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