Art. 1

In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene inflitte per reati comuni, militari e politici a cittadini jugoslavi, condannati con sentenza divenuta irrevocabile alla data della deliberazione del presente decreto, i quali si trovano in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;495#art-1

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