Art. 2

In vigore dal 22 mag 1948
Il Presidente della Repubblica è delegato a comprendere nell'indulto, di cui all'articolo precedente, anche le pene inflitte alle persone condannate con sentenza divenuta irrevocabile alla data di deliberazione del presente decreto: a) che, essendo il 10 giugno 1940 domiciliate in un territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia, in forza del Trattato di pace, non abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 2 dell'art. 19 del Trattato anzidetto; b) che abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza jugoslava nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 1 dell'art. 20 del Trattato medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;495#art-2

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Art. 2 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo