Art. 1
1 / 5In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
.
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene inflitte per reati comuni, militari e politici a cittadini jugoslavi, condannati con sentenza divenuta irrevocabile alla data della deliberazione del presente decreto, i quali si trovano in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;495#art-1