Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 22 mag 1948
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto si applica altresì ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e al delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;495#art-3