Art. 17

In vigore dal 9 mag 1948
Nulla è innovato circa le norme del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 502. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 177. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-17

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