Art. 12
In vigore dal 9 mag 1948
La Gestione si avvale per il proprio funzionamento:
a) del personale comandato dal Ministero dei trasporti e dalle altre Amministrazioni statali;
b) del personale direttamente assunto, nel numero necessario, in base alle modalità che sono stabilite dal Comitato di gestione.
La posizione giuridica ed il trattamento economico del personale di cui alla precedente lettera b) - personale che ad ogni effetto non è da considerarsi dipendente statale - sono quelli previsti dalle norme che regolano il rapporto di lavoro dell'industria privata dei trasporti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-12