Art. 16
In vigore dal 9 mag 1948
Gli automezzi di cui l'Azienda si avvale per l'espletamento dei propri compiti sono muniti del contrassegno di cui all' del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, ed esentati dagli oneri di cui al regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, ed al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-16