Art. 15

In vigore dal 9 mag 1948
Il bilancio annuale viene presentato per la definitiva approvazione del Comitato di gestione al Ministro per i trasporti ed a quello per il tesoro entro il 31 marzo di ogni anno, corredato dalle relazioni del Comitato e del Collegio dei revisori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-15

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