Art. 4

In vigore dal 24 mag 1948
Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;507#art-4

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