Art. 3

In vigore dal 24 mag 1948
Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conte della Regione, al pagamento delle spese relative. La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale. Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;507#art-3

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Art. 3 Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. — Testo vigente | Portale Normativo