Art. 8

In vigore dal 24 mag 1948
Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;507#art-8

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