Art. 2
In vigore dal 3 ott 1965
La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.
A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ha disposto (con l'art. 11, commi 1 e 2) che "Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione. Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1918, n. 507".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;507#art-2