Art. 4
In vigore dal 5 gen 1949
Alla liquidazione provvede un commissario, assistito da un vice commissario, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.
Il vice commissario coadiuva il commissario in tutte le operazioni di liquidazione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-4