Art. 3
In vigore dal 5 gen 1949
La liquidazione del patrimonio degli enti di cui nei due articoli precedenti ha sede in Roma e si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che la esercita d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-3