Art. 2

In vigore dal 5 gen 1949
Il Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, disporrà la liquidazione di altri enti che potessero risultare successori degli enti di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-2

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