Art. 9

In vigore dal 5 gen 1949
La durata della liquidazione è di sei mesi dalla data del decreto di nomina del liquidatore. Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, ha facoltà di prorogare la durata della liquidazione per un periodo massimo di altri sei mesi. L'eventuale residuo attivo delle liquidazioni è devoluto allo Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-9

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