Art. 10

In vigore dal 5 gen 1949
Il regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428#art-10

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