Art. 11
In vigore dal 30 apr 1948
Gli impiegati del ruolo provinciale di gruppo B delle Dogane nominati in detto ruolo con decorrenza dal 1 dicembre 1923, sono transitoriamente considerati a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel ruolo di gruppo B.
Possono del pari venire considerati transitoriamente a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel gruppo B, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati del ruolo predetto che, per mancanza di posti disponibili nel gruppo A o per i particolari criteri in base ai quali vennero effettuati i giudizi di cui all'art. 28 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, non conseguirono il collocamento nel ruolo di gruppo A. Tale norma è applicabile solamente agli impiegati in servizio da data anteriore all'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a coloro che, assunti posteriormente e non dopo il 1 febbraio 1940, hanno superato gli esami di merito distinto o di idoneità per la promozione al grado 9°.
Tuttavia, nei confronti dei funzionari che in applicazione del presente decreto sono considerati transitoriamente di gruppo A nulla è innovato per quanto riguarda le condizioni di carriera degli impiegati stessi le cui promozioni continueranno ad effettuarsi per i posti vacanti nei singoli gradi del gruppo B, osservate le norme in vigore.
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