Art. 12
In vigore dal 30 apr 1948
Il Ministero delle finanze è autorizzato a conferire tante promozioni in soprannumero nel grado di archivista del ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, quanti saranno gli archivisti del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro che verranno trasferiti nel corrispondente grado del cennato ruolo unico, in applicazione dell', comma secondo, del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356.
In corrispondenza di tali soprannumeri saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale del ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza fino a completo riassorbimento da effettuarsi in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado 11° a cominciare dal 1 gennaio 1950.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-12