Art. 10

In vigore dal 20 apr 1961
L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici della imposte di fabbricazione, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, e alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, è modificata come segue: Sono costituiti 33 Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con sede nei capoluoghi di provincia indicati nella tabella D allegata al presente decreto. Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa Officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Note all'articolo

  • La L. 14 marzo 1961, n. 173 ha disposto (con l'art. 5) che "L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, e' modificata come segue: Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato. Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-10

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