Art. 6

In vigore dal 30 apr 1948
Per la promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Dogane, di cui alla tabella A annessa al presente decreto, ed allo stesso grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, sono applicabili le norme stabilite dall' del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1848. I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità, e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito. I posti non coperti mediante esame di concorso e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo