Art. 6
In vigore dal 30 apr 1948
Per la promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Dogane, di cui alla tabella A annessa al presente decreto, ed allo stesso grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, sono applicabili le norme stabilite dall' del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1848.
I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità, e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.
I posti non coperti mediante esame di concorso e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349#art-6