Art. 25

In vigore dal 1 mag 1948
Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione degli del presente decreto sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di L. 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
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