Art. 1
In vigore dal 1 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:
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ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1952, N. 703
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-1