Art. 1

In vigore dal 1 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948: . ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1952, N. 703

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo