Art. 20

In vigore dal 1 mag 1948
I provvedimenti eccezionali di cui al precedente articolo sono adottati, si proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione da parte della Commissione stessa dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-20

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