Art. 26

In vigore dal 1 mag 1948
L'applicazione dell' del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20, rimane sospesa anche oltre il termine del 31 dicembre 1947 stabilito dall'art. 37 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.
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