Art. 9

In vigore dal 27 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 febbraio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO - EINAUDI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 174. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-9

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