Art. 8

In vigore dal 27 apr 1948
I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all' del presente decreto cessano dal godimento del beneficio stesso: a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale; b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale; c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione; d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti. Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro trenta giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all' passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che i prestatori abbiano trovato nuova occupazione. Questo trattamento è cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201 e 17 dicembre 1947, n. 1585.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-8

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