Art. 4
In vigore dal 27 apr 1948
La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.
Il fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del comma secondo dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.
Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazioni e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-4