Art. 5
In vigore dal 27 apr 1948
È a carico dello Stato l'onere relativo alle erogazioni previste dal precedente per la parte che alla Cassa sia stato impossibile di recuperare.
È ugualmente a carico dello Stato l'onere relativo al trattamento speciale previsto dall' sia per la quota della retribuzione, sia per gli assegni familiari, ad eccezione della parte relativa alla indennità e sussidi di disoccupazione che è posta a carico delle relative gestioni.
Per le imprese considerate dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, l'onere del trattamento speciale di cui al medesimo del presente decreto resta a carico della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per tutto il tempo previsto dall'alinea 1 dell' del decreto precitato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-5